Statuto

Sono nostri principi ispiratori: la giustizia e l’uguaglianza sociale;

la partecipazione democratica; la libertà e la sicurezza delle persone; la fiducia e la solidarietà intergenerazionale.

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita, per iniziativa della società “GUALA PACK S.P.A.”, la Fondazione denominata “FONDAZIONE SOCIAL”.

ART. 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha sede legale in Alessandria, Piazza Fabrizio De Andrè numero civico 76.

La sua durata è illimitata.

ART. 3 – PRINCIPI ISPIRATORI E SCOPO DELLA FONDAZIONE

Sono principi ispiratori della Fondazione la giustizia e l’uguaglianza sociale, la partecipazione democratica, la libertà e la sicurezza delle persone e la fiducia e la solidarietà intergenerazionale.

La Fondazione si propone quali scopi esclusivi della propria attività la promozione, la realizzazione ed il finanziamento di iniziative riguardanti l’assistenza sociale e sanitaria, l’educazione, l’istruzione, la ricreazione e la ricerca.

Le predette finalità potranno essere realizzate in proprio dalla Fondazione oppure attraverso Enti e altre Istituzioni private e pubbliche ed essere costituite da opere, strumenti, strutture, istituzioni anche stabili, aiuti in denaro con investimento del patrimonio e di ogni altra risorsa disponibile ottenuta attraverso donazioni.

Per il perseguimento delle sue finalità la Fondazione può fra l’altro:

a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;

b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

c) amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture delle quali le sia stata affidata la gestione;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca, anche attraverso la gestione operativa di proprie strutture e mediante proprio personale amministrativo e di ricerca;

f) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, formazione in Italia e all’estero;

g) partecipare al capitale di società di qualunque tipo la cui attività sia di interesse per lo svolgimento della attività della Fondazione;

h) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;

i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

ART. 4 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il “patrimonio di dotazione” dell’Ente è conferito dal Fondatore “GUALA PACK S.P.A.” ed è costituito dai beni indicati nell’atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Il “fondo di gestione” sarà costituito dai contributi, erogazioni, liberalità messi a disposizione dal Fondatore “GUALA PACK S.P.A.” o da altri enti o persone. Tale fondo, insieme ai redditi del patrimonio di dotazione, costituisce i mezzi per lo svolgimento dell’attività della Fondazione.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Le donazioni ricevute sono destinate in conto gestione salvo espressa volontà del donante che intenda destinarle in conto “patrimonio di dotazione” della Fondazione.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 - FONDATORI E SOSTENITORI

È Fondatore la società “GUALA PACK S.P.A.” che nella persona del Legale Rappresentante Dottor Roberto Guala ha sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti, italiani o internazionali che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono in qualsiasi modo alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi.

I Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

– il Presidente;

– il Consiglio Direttivo;

– il Comitato di Segnalazione e Valutazione;

– il Tesoriere;

– il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche, ad eccezione del Presidente, hanno la durata di tre anni, potranno essere riconfermate e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell’ufficio, purché regolarmente documentate.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da tre a sette componenti tutti nominati dal Dottor Roberto Guala in rappresentanza del Fondatore. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e, qualora nel corso del triennio dovessero venire meno per qualsiasi causa uno o più Consiglieri, questi saranno sostituiti per decisione del Dottor Roberto Guala e resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Qualora, per mancanza, assenza o impedimento, il Dottor Roberto Guala non nomini il Consiglio o i Consiglieri mancanti, vi provvederanno i membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica con votazione a maggioranza semplice.

Qualora venissero meno il Presidente e la pluralità dei Consiglieri la Fondazione si estinguerà secondo quanto indicato all’art.15 del presente statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

· programma anno per anno l’attività Fondazione;

· approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo per l’anno precedente;

· approva entro il mese di dicembre il bilancio preventivo per l’anno successivo;

· delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

· delibera gli incrementi del patrimonio;

· provvede all’assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

· provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;

· approva i regolamenti interni;

· delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;

· delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art.15;

· esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

ART. 8 - PRESIDENTE

La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua natural durante, al Dottor Roberto Guala il quale potrà in ogni momento rinunciarvi provvedendo alla nomina del nuovo Presidente.

Qualora non vi provveda, il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e resta in carica per tre anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio, ha tutti i poteri attinenti l’ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

· convoca e presiede il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

· sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

· sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

· firma tutti gli atti della Fondazione;

· adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall’avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo.

ART. 9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente due volte l’anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata; l’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con fax o mail da spedirsi 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario se nominato.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa senza diritto di voto il Tesoriere.

ART. 10 - COMITATO DI SEGNALAZIONE E VALUTAZIONE

Il Comitato di Segnalazione e Valutazione ha la funzione consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio Direttivo ed in particolare provvede a raccogliere, analizzare e selezionare le iniziative meritevoli di essere promosse, attuate e/o finanziate dalla Fondazione nei limiti delle risorse disponibili.

Il Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri nominati e/o revocati dal Dottor Roberto Guala ed in sua mancanza assenza od impedimento dal Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato nomina al proprio interno il Presidente e stabilisce in autonomia il regolamento per il proprio funzionamento.

Il Presidente del Comitato di Segnalazione e Valutazione potrà partecipare, se invitato, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - TESORIERE

Il Tesoriere della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti oppure anche al di fuori degli stessi. Il Tesoriere resta in carica per tre anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

I suoi compiti verranno determinati dall’organo che lo nomina.

In generale, collabora con il Presidente in particolare nell’attuazione degli aspetti finanziari delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 12 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione.

ART. 13 - LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

1) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

2) il libro giornale della contabilità della Fondazione in forma libera;

3) il libro dell’inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati e timbrati in ogni pagina.

ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura, e quello preventivo per l’anno successivo entro il 31 dicembre precedente, avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità.

ART. 15 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, oltre che per le cause di legge, si estingue:

– per volontà del Consiglio Direttivo, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, con delibera adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio;

– per venir meno del Presidente e della pluralità dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro ente senza scopo di lucro avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio Direttivo e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 31 e 32 del Codice Civile.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.